Legge sui minori

Legge sui minori

Presso la nostra Società vige il Regolamento che disciplina gli strumenti e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell’arile 2006 sui tesserati, specie se minori d’età. Il Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n.39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

https://www.federnuoto.it/home/federazione/norme-e-documenti-federazione.html

Oggetto: Nuove disposizioni relative alle politiche di tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, violenza di genere e delle condizioni di discriminazione di ogni genere come noto, la Direttiva dell’Unione Europea 2012/29 stabilisce le norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato legati alla violenza di genere e nei confronti di minori. 

 La normativa nazionale si è sviluppata negli ultimi anni con l’approvazione dei seguenti provvedimenti:

1)    L. 6 febbraio 2006, n. 38 contenente “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”,

2)     L. 23 aprile 2009, n. 38 di conversione in legge del D.L. 23 febbraio n. 2009 n. 11 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”;

3)     L. I ottobre 2012, n. 172 relativa alla “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, sottoscritta a Lanzarote il 25 ottobre 2007”;

4)     L. 15 ottobre 2013, n. 119 sul C.d. femminicidio, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere”,

5)     L. 19 luglio 2019, n. 69 contenente modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, denominata «Codice Rosso».

Ciò premesso, la Legge Delega sul riordino del CONI e sul professionismo sportivo dell’8 agosto 2019, n. 86, entrata in vigore il 31 agosto, ha dedicato attenzione al tema della tutela dei minori contro possibili abusi e molestie; l’art. 8, lett. e, della citata Legge Delega prevede: «(. . .) obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica».

Il D. Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, attuativo dell’art. 8 della Legge Delega n. 86/2019 e recante «Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi» si è posto (artt. 16, comma 1 e 2), tra gli altri, l’obiettivo di promuovere la redazione, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite, di linee guida, da valere a cascata per tutti i sodalizi ad esse affiliate, per la predisposizione di modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione di molestie, della violenza di genere in relazione ai fattori di rischio di discriminazioni, molestie e violenze in danno di donne e di minori, istituzionalizzando, di fatto, l’adozione di un «Codice Safeguarding».

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano con deliberazione n. 255 del 25/07/2023, in attuazione delle disposizioni contenute agli artt. 33 del d.lgs. 36/2021 e 16 del d.lgs. n. 39/2021, ha provveduto ad approvare la costituzione di un Osservatorio Permanente per le politiche di Safeguarding nonché il modello di Regolamento da adottarsi da parte delle Federazioni Sportive e degli altri Organismi affilianti riconosciuti dallo stesso CONI. Tale Osservatorio, in data 23/08/2023, ha altresì approvato i “Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione”, contenenti le Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

Il Consiglio Federale della scrivente Federazione ha quindi provveduto ad approvare con delibera n. 125 del 10/10/2023 il “Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Safeguarding rules)”, nonché le relative “Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condotta di discriminazione (Safeguarding policy)”.

Tutto ciò premesso si segnala che le Affiliate devono provvedere:

1)    Entro dodici mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida federali e della presente circolare a predisporre e adottare modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi, da aggiornare con cadenza almeno quadriennale;

2)     Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, lo devono integrare con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente;

3)     I modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 devono essere pubblicati sul sito internet dell’Affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile federale delle politiche di safeguarding prevista dall’art. 4 dell’apposito Regolamento federale (mail: safeguarding@federnuoto.it)

 4)     Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l’ Affiliata a più Federazioni, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita deve espressamente optare per l’applicazione delle Linee Guida emanate da un solo Organismo affiliante, dandone immediata comunicazione al Responsabile federale delle politiche di safeguarding di ognuno degli Organismi al quale l’affiliata aderisce.

5)     Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’alt. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Affiliate devono nominano, entro il 1 0 luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; la nomina di detto responsabile deve essere pubblicata sulla homepage dell’Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di safeguarding (mail: safeguarding@federnuoto.it)